Consiglio condominiale

  •  Il consiglio di condominio può esercitare solo funzioni consultive e di controllo, mentre non può adottare decisioni vincolanti per tutti i condomini.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 15 marzo 2019, n.7484
MASSIMA
Il consiglio di condominio, attualmente previsto dal secondo comma dell’articolo 1130 bis del Codice civile, esercita unicamente funzioni consultive e di controllo, essendo l’organo destinato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei comproprietari nei grandi complessi condominiali dotati di molteplici strutture comuni.
L’assemblea condominiale può certamente votare la nomina di un consiglio di condominio con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori, ma le decisioni dei consiglieri sono vincolanti per tutti condomini, compresi i dissenzienti, soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze prescritte dalla legge, dall’assemblea dei condomini, dal momento che le specifiche funzioni dell’assemblea (tra le quali rientra l’approvazione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio) non sono delegabili ad un gruppo ristretto di condomini, quale è il consiglio di condominio.